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Alcuni
cenni di una storia secolare
La
storia della nascita della Società Operaia
Statuto e
Regolamento
Società Operaia di Mutuo
Soccorso. Alcuni cenni di una storia secolare.
di
Daniele
Careri, tratto da
Il Borgo online
Le società Operaie di Mutuo
Soccorso si sono sviluppate nel nostro Paese nella seconda metà del
1800 per supplire alla carenza di ogni forma di stato sociale con lo
scopo di migliorare le condizioni materiali e morali dei lavoratori. Tali società si fondano
sulla mutualità, sulla solidarietà, sulla fratellanza e sono
strettamente connesse al territorio in cui sono nate ed operano.
La Società Operaia di Mutuo
Soccorso di Bagnara Calabra nasce nel 1877, proprio 130 anni fa, per
iniziativa di pochi soci volenterosi. Il soccorso materiale,
intellettuale e morale dei soci sono i principi cardine su cui si
fonda il nostro Sodalizio. La condivisione di tali valori rappresenta
un esempio di convivenza civile e sociale di prim'ordine, ed attorno a
queste basi ruota tutta l'attività interna della nostra SOMS, che lega
con un unico cordone ombelicale centinaia di persone aldilà del loro
credo politico e religioso.
Una lunga storia, purtroppo non raccontata
per intero in tutti i suoi particolari, poichè la maggior parte del
materiale storico è stata smarrita nel tempo. A tal proposito, sarebbe
veramente interessante potere ricostruire l'archivio
storico-fotografico, attraverso copie di documenti che soci o ex soci
posseggono.
La celebrazione del 130°
anniversario della fondazione è l'occasione giusta per presentarci
alla collettività, mostrando un volto nuovo, rinnovato anche nella
forma e negli intenti, ribadendo la nostra apertura a quanti, ispirati
da desiderio di mettere a disposizione degli altri, parte del proprio
tempo libero, troveranno interesse verso la nostra associazione.
La
Società Operaia vuole tornare ad essere un punto di riferimento
importante per la nostra cittadina, uno spazio aperto a tutti, da
poter frequentare assiduamente, dove realizzare sia iniziative di
carattere sociale-educativo, sia ludiche, oltre a quelle di mutuo
soccorso, senza però stravolgere quegli usi e quelle abitudini che
fanno parte delle nostre radici.
Questa in fondo è la nostra
vittoria, un'avventura lunga 130 anni di cui, tra alti e bassi,
andiamo molto fieri.

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La
storia della
nascita della
SOCIETA’
OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO
di Bagnara
Calabra
di Gianni
Saffioti
Incuriosito
dalla lettura di un vecchio libro del Fiumanò, penso degli inizi
del ‘900, dal titolo DISCORSI, dove l’autore pubblica alcuni
discorsi da egli stesso pronunciati durante alcune
manifestazioni cittadine dell’epoca, mi sono venute in mente
alcune riflessioni dalle quali ho tratto questo articolo che si
interessa della STORIA DELLA NASCITA DELLE SOCIETA’ OPERAIE a
Bagnara.
L’epoca in cui
in Fiumanò scrive è quella delle grandi illusioni che Garibaldi
ed il risorgimento in particolare diedero a quello che si
pensava potesse essere il riscatto dell’Italia e del Meridione
in particolare. Cosi scorrendo le pagine, gli elogi all’eroe dei
due mondi si spendono a più non posso ed il miscuglio tra le
gesta eroiche del mito di Caprera e le idee socialiste
confondono e creano un enfasi di ottimismo in quella che oggi
possiamo definire l’ingenuità del Fiumanò, ma che a quei tempi,
vista la mole intellettiva dell’autore, ha ingannato oltre a lui
molti milioni di persone. Oggi sappiamo benissimo che il buon
Giuseppe nulla aveva a che spartire con il socialismo ma faceva
parte della gran servitù della massoneria inglese che aveva
tutti gli interessi politici ed economici per una unificazione e
colonizzazione amica dell’Italia, come poi infatti avvenne.
Tornando
all’argomento principale, fu lo stesso Fiumanò, al quale non
sfuggiva nulla di quanto succedeva in Italia, che una sera di
fine aprile del 1877, trovandosi in compagnia di alcuni amici
operai parlò del grande sviluppo che in quel periodo le Società
Operaie stavano avendo in Italia. Qualcuno cominciò a
lamentarsi che a Bagnara non esisteva spirito di associazione ed
ogni tentativo di fondare un qualcosa per tenere uniti gli
operai era andato sempre vano innescando rancori ed inimicizie.
Il Fiumanò quella sera spese molte parole nel tentativo di
superare ostacoli che altri credevano insuperabili parlando
della costanza che bisogna avere per vincere le contrarietà. Le
sue parole riuscirono a convincere quei bravi operai ad
insistere nei loro propositi e cosi fu. Poco più di un mese dopo
quaranta operai sotto la guida del dott. Antonino Candido,
allora sindaco di animo socialista, fondarono la SOCIETA’
OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO di Bagnara Calabra con sede nell’ex
convento dei cappuccini.
Sarebbe
interessante anche approfondire la storia del Dott. Antonino
Candido che governò la cittadina per nove anni con grande
impegno, senza pretese e senza ambizioni tanto da essere
annoverato e ricordato tra i migliori amministratori di sempre,
sia per la gestione e la funzionalità della cosa pubblica e sia
per la sua vicinanza al popolo ed alle classi sociali meno
favorite dalla fortuna, di lui ne parla bene anche il Gioffrè
che non racconta quanto sopra scritto e come era politicamente
schierato. Il Gioffrè stesso, che forse non conosceva gli
scritti del Fiumanò, dedica solo le ultime tre righe di pag. 168
del suo libro alla nascita della SOCIETA’ OPERAIA DI MUTUO
SOCCORSO di Bagnara Calabra posticipando la data di fondazione
di oltre venti anni, parlando di inizio secolo e riferendosi al
‘900. Ripeto quindi che la data di fondazione, a quanto appreso
dal Fiumanò che è molto documentato, è il 3 giugno del 1877.
Continuando la
nostra storia: molti non presero sul serio la nascita della
SOCIETA’ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO, altri addirittura ne furono
turbati e se ne adombrarono (riporto gli stessi aggettivi del
Fiumanò). Alcuni la intesero come una novità pericolosa al
quieto vivere quando videro gli operai in piazza, ordinati a
corpo, a drappello, la bandiera in testa con la banda musicale,
muovere verso il teatro comunale per commemorarvi la fondazione
della loro società. Alcuni videro in tale innocente
manifestazione addirittura una rivoluzione politica. Il Fiumanò
stesso, che nell’occasione scrisse e lesse un discorso di
incoraggiamento, fu tacciato come giacobino dai preti che
avevano voluto leggere lo scritto in anteprima.
A completamento
dell’opera, per far fronte agli artigli degli usurai che
attanagliavano gli operai, grazie all’Onorevole Luzzati ed al
prof. Carmelo Patamia, fu fondata la Banca Popolare Cooperativa
di Bagnara, sulla quale non mi dilungo e che merita
approfondimento serio.
Nella
ricorrenza dei dieci anni della fondazione della SOCIETA’
OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO di Bagnara Calabra, fu inciso sul
marmo di una lapide posta sul muro a sud di quell’originaria
prima sede, uno scritto del socialista Vincenzo Morello, di cui
riporto il testo integrale: in questo cenobio – ove una volta –
il tormento de la vita – finiva ne la preghiera – dieci anni
addietro – gli operai di Bagnara – si strinsero in società – ne
l’ideale civile di aiutarsi – fraternamente – ne le lotte de la
vita – 1887 – Dunque il Morello “Rastignac” originariamente
socialista e vicino agli operai tanto da scrivere delle frasi
alla ricorrenza dei primi dieci ani di vita della SOCIETA’
OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO di Bagnara Calabra, poi si trasforma
in fascista ed in uomo del duce, tanto da scriverne le lodi.
Lontani i tempi quando appartenente al partito dei Rossi lottava
contro la razza padrona dei De Leo, ma questa è un’altra storia.
Concludendo,
alcune date delle nascite di altre società operaie a Bagnara e
totalmente ignorate da quanti fino ad oggi hanno raccontato
della storia della cittadina.
Riepilogo data
di fondazione società operaie a Bagnara Calabra:
1) SOCIETA’
OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO – 3 giugno 1977
2) SOCIETA’
MUTUO SOCCORSO DEI PESCATORI – 8 GENNAIO 1888
3) SOCIETA’ DI
MUTUO SOCCORSO DEI MARINAI – 8 OTTOBRE 1888
4) BIBLIOTECA
CONSOCIATIVA DI BAGNARA CALABRA – 24 AGOSTO 1890

STATUTO della Società Operaia di Mutuo Soccorso
- Bagnara
Calabra
(Fondata
nel Giugno 1877)
Approvato dal Consiglio Direttivo il 13-04-1993
e
dall’Assemblea Generale il 27-10-1966
Presidente VITTORIO MARINO
TITOLO
I
Art. 1 - E’ costituita in Bagnara Calabra
un’Associazione col nome: SOCIETA’ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO avente
per emblema due mani che si stringono.
Art. 2 -
Essa ha per scopo il vicendevole soccorso
materiale, intellettuale e morale dei soci. Le sono estranee finalità
politiche e religiose.
Art. 3 -
Persegue lo scopo societario nei modi e nei
limiti sotto specificati. Il soccorso materiale consiste in un
sussidio, una tantum,
in denaro, che sarà concesso secondo la gravità del caso e semprecché
la disponibilità di cassa lo consenta. Possono pure erogarsi
sovvenzioni, per una sola volta alle vedove e agli orfani dei soci
defunti. Al soccorso morale ed intellettuale dei soci il sodalizio
attende concorrendo all’istituzione di scuole, di biblioteche e
conferenze, nonché promuovendo tutte quelle opere ritenute idonee ad
incoraggiare la moralità e l’istruzione degli operai. L’Associazione
potrà, altresì, esercitare uffici tali che favoriscono l’elevazione
culturale e professionale dei soci.
Art. 4 -
La sede della Società è in Via Antonio De Leo, 5
TITOLO II
Art. 5 - I soci si distinguono in quattro categorie:
Effettivi, Contribuenti, Onorari, Benemeriti.
Art. 6 -
Sono “Effettivi” i soci che, osservando i doveri
statutari, fruiscono degli aiuti e dei diritti associativi.
Art. 7 -
Sono “Contribuenti” i soci che, col versamento di
speciali contribuzioni, agevolano la crescita della Società, senza
tuttavia usufruire dei soccorsi pecuniari accordati ai soci effettivi.
Art. 8 -
Possono essere ammessi nella categoria dei soci
“Onorari” tutti coloro che si sono prodigati in opere utili
all’Associazione e anche in attività a beneficio dell’umanità.
Art. 9 -
Soci “Benemeriti” possono essere riconosciuti
colo che, in virtù di eminenti servigi resi al sodalizio, appaiono
meritevoli di tale elevato titolo nell’ambito societario.
TITOLO
III
Art. 10 - Come soci effettivi possono essere ammessi
tutti i lavoratori del braccio e della mente.
Art. 11 -
Sono altresì richiesti i seguenti requisiti:
a) avere residenza nel Comune;
b) essere immuni da condanne per furti, truffa,
delitti contro il buon costume e in generale, per altri fatti
infamanti;
c) avere tenuto costantemente onesta condotta;
d) avere compiuto il 16° e non superato il 50° anno
di età.
Art. 12 -
Nell’ipotesi in cui siano carenti i
requisiti menzionati sub b) e c) dell’art. 11, la domanda
dell’interessato può essere tuttavia accolta a condizione che, negli
ultimi quattro anni, egli abbia dato prove indubbie di sincero
ravvedimento e semprecché non sia recidivo penalmente. Tale deroga è
dettata dal proposito di non precludere a qualsiasi operaio
l’opportunità di un agevole reinserimento sociale.
Art. 13 -
La domanda di ammissione deve essere
compilata su modulo stampato, appositamente consegnato dalla
presidenza e controfirmato da un socio. Il nome dell’aspirante sarà
iscritto all’albo della sede sociale per un tempo di 15 giorni e alla
scadenza, la domanda, accompagnata da eventuali osservazioni, sarà
portata all’esame del Consiglio nella prima seduta utile. L’esito
della deliberazione consiliare, che sarà adottata con voto segreto, è
immediatamente comminata all’interessato con apposita lettera della
presidenza.
Art. 14 -
La presentazione della domanda deve essere
accompagnata dal versamento della tassa di ammissione nelle mani del
Cassiere.
Art. 15 -
L’iscrizione del nuovo socio si considera
avvenuta a decorrere dal primo giorno del mese in cui la domanda è
stata presentata.
Art. 16 -
Decorso un mese dal giorno in cui
l’aspirante ha ricevuto avviso di ammissione senza che, nel frattempo,
sia stata versata la rata trimestrale, egli è considerato
dimissionario e non avrà diritto al rimborso della quota d’iscrizione.
E’ fatta salva, tuttavia, la possibilità di proporre nuova domanda.
Art. 17 -
La proposta di ammissione alla categoria di
socio Contribuente dev’essere diretta dal Consiglio di
Amministrazione. Quella di ammissione alla categoria di socio Onorario
compete al Presidente ed è deliberata dall’Assemblea con votazione
segreta.
TITOLO
IV
Art. 18 -
Ogni socio si impegna, sul proprio onore, ad
osservare lo Statuto ed il Regolamento, ad uniformarsi alle
deliberazioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio, a condurre vita
laboriosa e consona ai doveri di buono ed onesto cittadino, a
difendere il buon nome e l’onore degli associati, a prodigarsi per il
bene della Società, a diffondere con ogni mezzo nella classe operaia
la conoscenza dei vantaggi e degli scopi societari, a rinunciare a
qualsiasi azione giudiziaria contro la Società alla quale ha aderito e
nel caso ricopra cariche in seno alla stessa, a disimpegnarle con zelo
ed onestà.
Art. 19 -
Il socio effettivo, iscritto già prima della
deliberazione del presente Statuto, paga un contributo mensile di L.
5.000, aumentabile annualmente secondo l’indice ISTAT.
Art. 20 -
La tassa di ammissione dei nuovi soci
effettivi è di L. 5.000 per coloro che abbiano età compresa fra i 16
ed i 25 anni; di L. 10.000 per coloro che abbiano età compresa tra i
26 ed i 36 anni; di L. 15.000 per coloro che abbiano superato i 36
anni di età.
Art. 21 -
Il
socio Contribuente paga una tassa non inferiore a L. 40.000 annue.
L’obbligo della contribuzione decorre dall’inizio dell’anno di
ammissione.
Art. 22 -
Il chiamato a disimpegnare il servizio di
leva militare è dispensato, durante la prestazione dell’obbligo, dal
pagamento della tassa mensile, ma non ha diritto ad alcun sussidio.
Art. 23 -
Il socio Benemerito ed il socio Onorario non
sono tenuti al pagamento di alcuna tassa di ammissione e di alcun
contributo.
Art. 24 -
Tutti i soci, purché non siano
specificamente inibiti per morosità o per causa disciplinare, hanno il
diritto di partecipare alle adunanze generali e di prendervi parola.
Art. 25 -
I soci effettivi e benemeriti hanno voto
deliberativo e sono eleggibili.
Art. 26 -
I soci contribuenti, onorari e benemeriti,
hanno voto deliberativo, possono essere eletti sindaci e membri dei
vari comitati. Essi possono altresì essere ammessi nella categoria dei
soci effettivi, purché abbiano ricoperto per almeno un anno la qualità
di socio Contribuente od Onorario e sempre che non sia di ostacolo
alcuna disposizione che regola l’ammissione alla suddetta categoria e,
in pari tempo, osservino ciò che in proposito prescrive il
Regolamento. In ogni caso, a partire dal giorno in cui essi sono
ammessi dal Consiglio nella categoria di soci effettivi decorre la
loro anzianità.
Art. 27 -
In caso di morte di un socio, la salma sarà
accompagnata in Chiesa dagli altri associati, secondo le apposite
norme del Regolamento. Il giorno delle esequie la Società non terrà
alcuna adunanza in segno di lutto ed esporrà la bandiera a mezz’asta
nella sua sede.
Art. 28 -
La famiglia del socio defunto ha diritto su
richiesta ad un contributo a titolo concorso spese funerarie che nei
casi di urgenza, sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
TITOLO
V
Art. 29 -
Il socio, che ometta il pagamento di tre
contribuzioni mensili, è dichiarato moroso e perde i diritti
riconosciutigli dallo Statuto fin tanto che non abbia sanato la mora.
Art. 30 -
Il socio moroso di sei contribuzioni mensili
è inibito per lettera a versare il dovuto e, se non si ottempera, è
cancellato dal registro dei soci.
Art. 31 -
Egli, tuttavia, potrà essere riammesso, a
condizione che si uniformi alle prescrizioni stabilite per
l’accoglimento di una nuova domanda d’iscrizione, e semprecché non
siano a ciò ostative le norme dello Statuto. In tal caso l’anzianità
del socio riammesso decorre dal giorno in cui la nuova domanda ha
avuto esito favorevole.
Art. 32 -
Il socio o l’impiegato, che viola le norme
statutarie, riceverà comunicazione del Consiglio con menzione
dell’addebito specifico e con invito a giustificarsene. In caso di
silenzio, il trasgressore è sottoposto alle sanzioni disciplinari
deliberate collegialmente dal Consiglio e dai Sindaci.
Art. 33 -
Le sanzioni disciplinari, deliberate con
modalità e nei casi specificati con l’art. 32, sono applicabili nei
confronti di ciascun socio, a qualsiasi categoria egli appartenga;
esse consistono in:
a) l’ammonizione epistolare;
b) l’affissione all’albo societario della
deliberazione consiliare di rimprovero;
c) la destituzione dalle cariche sociali;
d) la
sospensione, da tre mesi ad un anno dall’esercizio dei diritti
accordati dallo Statuto;
e) l’espulsione dalla Società.
Art. 34 -
Le sanzioni applicabili agli impiegati sono:
a) l’ammonizione;
b) la sospensione di una parte dello stipendio;
c) il licenziamento.
Art. 35 -
Nei soli casi in cui la sanzione applicabile
privi di una carica sociale conferita dall’Assemblea o attenga
all’espulsione del socio, è prescritto che la deliberazione del
Consiglio sia approvata, per votazione segreta, dalla stessa Assemblea
Generale.
Art. 36 -
Il socio espulso o il socio che abbandoni la
Società perde ogni diritto riconosciuto dallo Statuto e non può
pretendere la restituzione di alcuna somma di denaro versato.
Art. 37 -
Il socio espulso può essere riammesso dopo
un anno di buona condotta e di ravvedimento, l’una o l’altro
comprovati.
Art. 38 -
La riammissione compete direttamente
all’Assemblea, che delibera sulla domanda dell’interessato, previo
versamento del contributo mensile. La riammissione non può essere
accordata più di una volta per ogni socio.
Art. 39 -
Il socio riammesso non recupera l’anzianità
perduta. I diritti connessi alla sua qualità sono quelli che decorrono
dal giorno della nuova ammissione.
TITOLO
VI
Art. 40 -
La funzione deliberativa è esercitata dalla
Assemblea Generale composta dai soci aventi diritto al voto. La
funzione esecutiva è esercitata dal Consiglio tramite il Presidente.
Art. 41 -
Organi rappresentativi ed amministrativi
della Società sono:
a) il Consiglio di Amministrazione composto da:
Presidente – Vice Presidente – sette Consiglieri;
b) l’Ufficio di Segreteria e Cassa, composto da:
Segretario – Vice Segretario - Cassiere;
c) il Comitato dei Sindaci, composto da tre membri;
d) il
Comitato i Conciliazione.
Art. 42 -
Il Consiglio di Amministrazione e il
Comitato dei Sindaci sono organismi eletti dall’Assemblea Generale. Le
altre cariche sono elette, di concerto, dal Consiglio e dai Sindaci.
Art. 43 -
Per l’elezione del Presidente occorre la
maggioranza assoluta dei votanti. Per le restanti investiture è
sufficiente l’elezione a maggioranza relativa di voti.
Art. 44 -
Un mese prima delle elezioni deve essere
affisso nella sede della Società l’elenco degli elettori e degli
eleggibili.
Art. 45 -
Il diritto elettorale deve essere esercitato
personalmente. Nessun elettore può delegare ad altri il proprio voto,
né esprimerlo per lettera. La scheda di voto deve essere segreta ed
usata secondo le norme del Regolamento.
Art. 46 -
Gli eletti durano in carica tre anni ed
esercitano le loro funzioni gratuitamente. Essi sono rieleggibili.
Art. 47 -
Gli eletti, che senza giustificato motivo
contravvengono per due volte consecutive all’adempimento delle loro
funzioni, decadono dall’investitura e sono temporaneamente sostituiti
dal Consiglio. Non sono rieleggibili per un triennio e, per un anno,
perdono i diritti riconosciuti dallo Statuto.
Art. 48 -
I Consiglieri sono individualmente e
solidalmente responsabili:
§
dell’adempimento dei doveri inerenti al loro mandato;
§
della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali;
§
della reale esistente dei fondi sociali;
§
della piena osservanza dello Statuto, del Regolamento, delle
deliberazioni dell’Assemblea Generale e dei danni cagionati alla
Società per loro colpa e negligenza.
Art. 49 -
Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce,
ordinariamente il giorno 10 di ciascun mese e in via straordinaria
tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario. Le sedute sono
valide con la partecipazione di un numero di componenti non inferiore
a cinque.
Art. 50 -
Al Consiglio compete:
a) lo
stanziamento delle opere di amministrazione;
b) la concessione di sussidi ordinari e
straordinari;
c) la compilazione mensile della situazione
finanziaria della Società;
d) la
redazione del bilancio consuntivo annuale, da approvarsi nel mese di
Gennaio. Il conto consuntivo annuale deve indicare le somme degli
utili conseguiti e le spese sostenute. Il detto bilancio corredato dei
documenti giustificativi, consegnato ai Sindaci venti giorni prima del
giorno fissato per la riunione dell’Assemblea ordinaria. Una copia di
esso sarà depositata nella sala sociale;
e) la compilazione e la trasmissione agli organi
competenti, dei rendiconti dei bilanci e di tutti i documenti
prescritti dalla legge;
f) il compimento di tutti quegli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione che, a norma dello Statuto, non siano
riservati alla competenza dell’Assemblea Generale.
Art. 51 -
Gli atti del Consiglio sono firmati dal
Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.
Art. 52 -
Il Presidente è il capo ed il rappresentante
legale della società. Egli ha il dovere di siglare sulle attività
societarie, di firmare la corrispondenza e gli atti ufficiali, di
convocare, presiedere e dirigere le sedute del Consiglio,
dell’Assemblea Generale, eseguire e fare eseguire lo Statuto, il
Regolamento e le deliberazioni assembleari e consiliari.
Art. 53 -
Il Vice Presidente esercita funzioni vicarie
del Presidente, in assenza di lui.
Art. 54 -
Il Segretario assiste alle adunanze della
Assemblea Generale e del Consiglio, redigendo e firmando i relativi
verbali, controfirma gli atti, conserva le scritture societarie e le
protocolla, attende alla conservazione dell’archivio.
Art. 55 -
Il Vice Segretario coadiuva il Segretario
nel disimpegno delle funzioni di documentazione previste dall’art. 54
e lo sostituisce in caso di assenza.
Art. 56 -
Il
Cassiere procura, con diligenza e puntualità, di esigere le tasse e le
contribuzioni dei soci, nonché di ogni altro credito sociale; paga i
mandati tratti su di lui e debitamente quietanzati; ha inoltre
l’obbligo di redigere e di consegnare ai sindaci mensilmente il
movimento di cassa e di accordare, a richiesta dei medesimi, la
revisione dei titoli e la verifica del contante; è tenuto ad osservare
le prescrizioni dello Statuto e del Regolamento, nonché delle
deliberazioni adottate dall’Assemblea e dal Consiglio.
Art. 57 -
I Sindaci sono tenuti:
a) a
vigilare sull’osservanza delle norme e delle deliberazioni sociali;
b) a controllare, d’intesa col Consiglio, la
consistenza dei bilanci e a sorvegliare la tenuta dei libri contabili;
c) a verificare, d’intesa con un rappresentante del
Consiglio, almeno una volta per ogni semestre, la regolarità del
numerario, dei titoli, degli effetti e dei valori indicati in
bilancio, avendo cura che, di ognuna di tali verifiche, sia redatto
apposito processo verbale;
d) ad esaminare i bilanci e a compilare apposita
relazione almeno tre giorni prima della riunione della Assemblea
Generale ordinaria, davanti alla quale sarà letta prima della
discussione del bilancio;
e) a svolgere indagini sulle irregolarità
determinate da soci e, se del caso, investire il Consiglio a porvi
riparo;
f) a comunicare al Consiglio ogni irregolarità
riscontrata nell’andamento dell’amministrazione suggerendo i
provvedimenti adeguati alla migliore gestione economica della Società.
I Sindaci hanno, altresì, diritto di assistere alle sedute del
Consiglio, di prendere parte alla discussione e di fare inserire
all’ordine del giorno delle stesse sedute consiliari le osservazioni
ritenute più opportune a tutela delle ragioni sociali.
Art. 58 -
I Sindaci possono esercitare le loro
competenze a turno mensile, con l’osservanza delle norme stabilite dal
Regolamento.
Art. 59 -
Il Comitato di Conciliazione è un Giurì
d’onore deputato alla composizione amichevole elle eventuali vertenze
fra i soci o fra costoro e gli estranei. La scelta dei suoi componenti
deve essere fra quei soci che godano di indubbio prestigio, o su
persone estranee al sodalizio che possiedono spiccate doti di saggezza
e rettitudine.
Art. 60 -
L’Assemblea Generale si riunisce
regolarmente tre volte l’anno.
Art. 61 -
La prima adunanza, nel mese di Gennaio, è
destinata all’elezione delle cariche sociali; la seconda, nel mese di
Marzo, è riservata all’approvazione del bilancio dell’esercizio
precedente e alla discussione delle materie poste all’ordine del
giorno; la terza, nel mese di Ottobre, si occupa del bilancio
preventivo e di ogni altra questione attribuita alla competenza
assembleare dalle norme statutarie.
Art. 62 -
L’Assemblea Generale può essere convocata,
in via straordinaria, per deliberazioni del Consiglio, per richiesta
dei Sindaci oppure per domanda scritta e controfirmata da almeno
trenta soci.
Art. 63 -
La seduta dell’Assemblea è valida, quando
siano presenti, in prima convocazione almeno un decimo dei soci. Nella
successiva convocazione, l’Assemblea delibera validamente quale sia il
numero dei soci presenti.
TITOLO
VII
Art. 64 -
In tutte le adunanze, siano ordinarie o
straordinarie, dell’Assemblea Generale, del Consiglio, del Comitato
dei Sindaci, non possono essere trattate, a pena di nullità, materie
estranee allo scopo societario. Le questioni pertinenti alle finalità
associative vanno poste all’ordine del giorno che dovrà essere
comunicato ai soci con lettera d’invito almeno due giorni prima
dell’adunanza. Di ogni seduta deve redigersi processo verbale con
menzione dei soci partecipanti e con una sintesi essenziale della
discussione, delle deliberazioni prese e dell’esito delle votazioni.
Art. 65 -
Per la validità delle deliberazioni
assembleari e consiliari è richiesta la maggioranza assoluta dei voti.
In caso di parità di voti la proposta messa in discussione s’intende
respinta.
Art. 66 - Il Regolamento regola le modalità della
votazione e tutto ciò che attiene all’ordine e alla disciplina delle
adunanze.
Art. 67 -
Il
patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili
appartenenti alla Società. Ogni operazione che attiene ai movimenti
dei beni e dei servizi deve essere documentata, nella corrispondente
voce di entrata o di spesa, da titolo bancario. Il patrimonio è così
ripartito:
a) fondi per interventi sociali, in misura pari al
50%;
b) fondo per assicurazioni sociali, in misura pari
al 20%;
c) fondo per spese di amministrazione, in misura
pari al 20%;
d) fondo di riserva, in misura pari al 10%.
Art. 68 - Ogni entrata e le elargizioni, le offerte e
qualsiasi altra sovvenzione eventualmente provenienti, conformemente
allo stato sociale, da privati cittadini, dagli stessi soci e da enti
morali, andranno ad incremento del capitale sociale.
Art. 69 -
Nessun fondo sociale può essere distolto,
neanche in parte o in via temporanea, dallo scopo che gli è proprio
secondo le norme statutarie. Esso sarà messo a frutto con le debite
cautele.
Art. 70 -
Compete al Consiglio la tenuta di una
regolare contabilità dei vari fondi sociali. Ciascun fondo speciale
sarà contabilizzato separatamente, con distinta indicazione dei mezzi
di alimentazione e delle spese.
Art. 71 -
Qualora la porzione delle entrate destinate
ad alimentare il fondo per spese di amministrazione, quantificato come
al cap. c) dell’art. 67, non sia sufficiente a coprire la specifica
esigenza, ma potrà essere integrato attingendo al fondo di riserva
entro i limiti preventivamente fissati in bilancio dal Consiglio. Nel
caso dell’insufficienza protratta per due anni consecutivi e della
concorrente impossibilità di riduzione delle spese amministrative, il
Consiglio ha facoltà di proporre all’Assemblea l’adeguamento delle
quote contributive imposte ai soci a norma di Statuto.
TITOLO
VIII
Art. 72 -
Tutte le cariche statutarie sono
disimpegnate gratuitamente. Un trattamento retributivo può essere
tuttavia riservato al Segretario e, fra gli impiegati, al bidello.
Art. 73 -
Segretario e bidello dipendono dal Consiglio
che li nomina, li scioglie o sospende dall’incarico secondo i modi e
nei casi stabiliti dal Regolamento.
Art. 74 -
Nel Regolamento possono dettarsi norme
integrative della disciplina sulle competenze e sulla retribuzione
spettante al Segretario e al bidello.
TITOLO
IX
Art. 75 -
In caso di comprovata necessità di modifica
delle norme statutarie, l’Assemblea Generale convocata in apposita
adunanza preceduta da avviso specifico, procederà alla nomina di
speciale Commissione deputata allo studio ed alla redazione del
progetto di revisione. Esso dovrà essere discusso e in caso di
approvazione, deliberato dalla stessa Assemblea Generale, all’uopo
convocata con nuovo avviso in cui si farà chiaramente menzione
dell’oggetto della seduta. Identiche incombenze appartengono alla
Commissione nel caso in cui le proposte di modifica delle norme
statutarie siano fatte dal Presidente o dal Consiglio. Per la validità
delle deliberazioni assembleari di modifica e revisione delle norme
statutarie è richiesta l’approvazione di almeno due terzi dei soci
iscritti ed intervenuti alla seduta. L’eventuale estensione dello
scopo societario deve essere deliberato dall’Assemblea Generale con i
medesimi criteri e la stessa procedura fissati in questo articolo.
Deve, altresì, predeterminarsi il modo di formazione del capitale a
ciò necessario, con gestione separata della contabilità relativa. In
tal caso l’adesione del socio ad uno o più scopi è libera.
Art. 76 -
L’estinzione della Società avviene per
scioglimento deliberato dall’Assemblea Generale appositamente
convocata. Per la validità della deliberazione è richiesta
l’approvazione di un numero di soci effettivi non inferiore ai 4/5 di
quelli intervenuti all’adunanza. Questa non è valida se non siano
presenti più di 4/5 dei soci effettivi iscritti nell’albo della
Società all’epoca della votazione.
Art. 77 -
In caso di scioglimento, il patrimonio
sociale sarà devoluto ad un Ente di Beneficenza designato con la
deliberazione che scioglie la Società.
Art. 78 -
I beneficiari, a qualsiasi titolo, del
patrimonio sociale sono tenuti, in caso di estinzione della Società,
all’adempimento degli obblighi che quest’ultima ha nei confronti di
soci e/o estranei.
Art. 79 -
Compete al Consiglio di Amministrazione la
disciplina, con apposito regolamento, di questioni particolari non
contemplate dal presente Statuto. Per la validità del Regolamento si
richiede l’approvazione dell’Assemblea Generale.
Art. 80 -
Per tutto ciò che non è stato previsto dallo
Statuto, valgono le disposizioni della legge 15/04/1886 n. 3816, serie
terza, sul riconoscimento della personalità giuridica delle Società di
Mutuo Soccorso, integrate da successive modificazioni.
REGOLAMENTO
Art. 1 - Il
presente Regolamento integra le disposizioni dello Statuto Sociale e
ne disciplina l’attuazione.
Art. 2 -
L’Assemblea Generale dei soci è convocata dal
Presidente mediante avvisi scritti da consegnarsi almeno due giorni
prima di quello stabilito per l’adunanza. L’avviso deve contenere
l’ordine del giorno della prima seduta e, nei casi di convocazione
straordinaria, l’indicazione degli argomenti da trattare.
Art. 3 - I
soci hanno il dovere di partecipare alle adunanze e di svolgere
attività costruttiva nell’interesse del sodalizio. A coloro che, senza
giustificato motivo, non intervengono alle adunanze ordinarie e
straordinarie disposte durante l’anno sono applicabili le sanzioni
disciplinari previste dall’art. 33 dello Statuto.
Art. 4 -
Il Presidente, dopo l’appello nominale degli
intervenuti, constatata la presenza di un numero di soci pari al
decimo degli iscritti, dichiara aperta la discussione sulle materie
iscritte all’ordine del giorno.
Art. 5 -
Quando vi è la convocazione del Consiglio e la
seduta non può aver luogo per mancanza del numero legale, è redatto il
verbale con indicazione dei nomi degli intervenuti. Previo avviso
scritto, la riunione dell’Assemblea Generale è effettuata in prima
convocazione per l’ora e giorno stabiliti. Lo stesso invito porterà
anche l’ora della seconda convocazione, ove nella prima non si sia
raggiunto il numero legale.
Art. 6 -
Il Presidente dirige e disciplina le discussioni,
pone le questioni sulle quali l’Assemblea è chiamata a deliberare,
sorveglia lo svolgimento delle votazioni, interviene con poteri
discrezionali tutte le volte che riconosca la necessità di assicurare
l’ordine dei lavori e l’osservanza delle norme statutarie e
regolamentari, sospende e scioglie l’adunanza facendo menzione del
provvedimento nel verbale della seduta, richiama all’ordine il socio
il cui contegno può essere causa di turbamento, orinandone, se del
caso, anche la sospensione.
Art. 7 -
Nelle discussioni in Assemblea il socio ha il
dovere di comportarsi correttamente, di evitare personalismi, di non
servirsi di espressioni atte a provocare il risentimento dei presenti
e di intervenire quando ne è autorizzato. Non sono permesse le
interruzioni; il socio al quale sia stata concessa la facoltà di
parlare deve attenersi alle materie iscritte all’ordine del giorno e
può essergli negato l’intervento se, nonostante il richiamo del
Presidente, continua ad intrattenersi su argomenti diversi da quelli
posti in discussione. Il socio parla stando in piedi, a meno che non è
dispensato e rivolge la parola all’Assemblea ed alla persona che la
presiede.
Art. 8 -
La trattazione delle materie è fatta secondo la
loro iscrizione all’ordine del giorno. Tuttavia il Presidente, per
motivi di urgenza e di opportunità, può procedere all’inversione
dell’ordine del giorno. Detta inversione può essere anche deliberata
dalla maggioranza dei soci presenti.
Art. 9 -
Ogni socio in Assemblea ha il diritto di proporre
e di illustrare emendamenti, di presentare e svolgere ordini del
giorno motivati e relativi alla materia posta in discussione, di
chiedere spiegazioni e rivolgere raccomandazioni. E’ riservato al
Presidente di accettare o respingere gli ordini del giorno, ma Egli
deve sottoporre al voto dell’Assemblea le proposte di emendamenti e
gli ordini del giorno accettati. Le interrogazioni e interpellanze
vanno inserite nell’ordine del giorno e se non rinunciate, sono
discusse in Assemblea dai proponenti.
Art. 10 -
Chiusa la discussione, l’Assemblea passa
alla votazione. E’ consentita la dichiarazione di voto, che deve
essere inserita a verbale se il dichiarante ne fa richiesta. I soci
votano per appello nominale e per alzata e seduta. Le deliberazioni
concernenti persone si prendono a scrutinio segreto. Nessuna
deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei
votanti. Le schede bianche si computano per determinare la maggioranza
dei votanti.
Art. 11 -
I Soci, i Consiglieri e i Sindaci devono
astenersi dal prendere parte alle deliberazioni che riguardano
interessi propri o dei loro congiunti ed affini.
Art. 12 -
Il Presidente comunica all’Assemblea l’esito
delle votazioni e ne dà atto in verbale. Nella votazione a scrutinio
segreto, ultimata la distribuzione delle schede, il Presidente procede
alla nomina di due scrutatori ai quali spetta la verifica delle schede
e il computo dei voti. Il socio analfabeta può esercitare il diritto
di voto mediante persone di fiducia da scegliere tra i soci presenti.
Sulla validità o nullità delle votazioni delibera l’Assemblea,
all’uopo convocata dal Presidente su istanza di dieci soci.
Art. 13 - I soci hanno l’obbligo di
intervenire alle adunanze indette in occasione del decesso di un socio
o del suo coniuge o prole a carico, e di partecipare al corteo;
partendo dalla casa dell’estinto all’ultima dimora al seguito della
bandiera della Società. Saranno affissi numero due manifesti, uno
presso la Società, l’altro presso il domicilio dell’estinto. La
Società, in coincidenza delle onoranze funebri sospenderà tutte le
attività socio-culturali. Nei confronti del socio che senza
giustificato motivo si sottrarrà all’adempimento di un tale dovere di
solidarietà, sarà preso provvedimento disciplinare consistente nel
pagamento di una penale di L. 2.000.
Art. 14 -
Per usufruire dei benefici di cui all’art.
28 dello Statuto è necessario che il socio sia in regola con i
pagamenti delle rette e che la famiglia (in caso di malattia del
socio) versi in disagiate condizioni economiche, sufficientemente
documentate.
Art. 15 -
Il
socio che abbia raggiunto il settantesimo anno di età è dispensato dal
pagamento della retta mensile, ma conserva il diritto di fruire di
tutti i benefici previsti dallo Statuto.
Art. 16 -
Il personale retribuito ha il dovere di
attendere alle mansioni che gli sono affidate dal Presidente
disimpegnandole con diligenza e puntualità. Al bidello, oltre ai
compiti istituzionali, è affidato l’incarico della riscossione delle
rette mensili dei Soci.
Art. 17 -
Il presente Regolamento potrà essere
modificato su proposta del Consiglio e su proposta di almeno 20 soci.
Per la validità delle modifiche è necessaria l’approvazione
dell’Assemblea.
Art. 18 - Le
trasgressioni al presente Regolamento sono punite a norma dell’art. 33
dello Statuto.
Art. 19 -
In relazione a dimissioni del Presidente,
per motivi strettamente personali (di salute, di famiglia, ecc.), il
Vice Presidente espleterà l’ordinaria amministrazione. Convocherà
l’Assemblea Generale al più presto possibile e darà lettura delle
dimissioni del Presidente; la stessa (nella medesima seduta) nominerà
la Commissione elettorale. Detta Commissione nell’arco di trenta
giorni indicherà nuove elezioni, secondo le norme elettorali vigenti.
Art. 20 -
In relazione a dimissioni di un Consigliere
o di un Sindaco, il Presidente nominerà il successore prendendo il
nominativo dall’ultima votazione effettuata. Alla prima seduta utile
dell’Assemblea Generale farà menzione delle dimissioni e della
sostituzione. |