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aggiornamento del 21/05/11

 

 

 

Alcuni cenni di una storia secolare

La storia della nascita della Società Operaia

Statuto e Regolamento

 

 

Società Operaia di Mutuo Soccorso. Alcuni cenni di una storia secolare.

di Daniele Careri, tratto da Il Borgo online

 

Le società Operaie di Mutuo Soccorso si sono sviluppate nel nostro Paese nella seconda metà del 1800 per supplire alla carenza di ogni forma di stato sociale con lo scopo di migliorare le condizioni materiali e morali dei lavoratori. Tali società si fondano sulla mutualità, sulla solidarietà, sulla fratellanza e sono strettamente connesse al territorio in cui sono nate ed operano. 

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Bagnara Calabra nasce nel 1877, proprio 130 anni fa, per iniziativa di pochi soci volenterosi. Il soccorso materiale, intellettuale e morale dei soci sono i principi cardine su cui si fonda il nostro Sodalizio. La condivisione di tali valori rappresenta un esempio di convivenza civile e sociale di prim'ordine, ed attorno a queste basi ruota tutta l'attività interna della nostra SOMS, che lega con un unico cordone ombelicale centinaia di persone aldilà del loro credo politico e religioso.

Una lunga storia, purtroppo non raccontata per intero in tutti i suoi particolari, poichè la maggior parte del materiale storico è stata smarrita nel tempo. A tal proposito, sarebbe veramente interessante potere ricostruire l'archivio storico-fotografico, attraverso copie di documenti che soci o ex soci posseggono. 

La celebrazione del 130° anniversario della fondazione è l'occasione giusta per presentarci alla collettività, mostrando un volto nuovo, rinnovato anche nella forma e negli intenti, ribadendo la nostra apertura a quanti, ispirati da desiderio di mettere a disposizione degli altri, parte del proprio tempo libero, troveranno interesse verso la nostra associazione.

La Società Operaia vuole tornare ad essere un punto di riferimento importante per la nostra cittadina, uno spazio aperto a tutti, da poter frequentare assiduamente, dove realizzare sia iniziative di carattere sociale-educativo, sia ludiche, oltre a quelle di mutuo soccorso, senza però stravolgere quegli usi e quelle abitudini che fanno parte delle nostre radici.

Questa in fondo è la nostra vittoria, un'avventura lunga 130 anni di cui, tra alti e bassi, andiamo molto fieri.

 

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La storia della nascita della

SOCIETA’ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO

di Bagnara Calabra

di Gianni Saffioti

 

Incuriosito dalla lettura di un vecchio libro del Fiumanò, penso degli inizi del ‘900, dal titolo DISCORSI, dove l’autore pubblica alcuni discorsi da egli stesso pronunciati durante alcune manifestazioni cittadine dell’epoca, mi sono venute in mente alcune riflessioni dalle quali ho tratto questo articolo che si interessa della STORIA DELLA NASCITA DELLE SOCIETA’ OPERAIE a Bagnara.

L’epoca in cui in Fiumanò scrive è quella delle grandi illusioni che Garibaldi ed il risorgimento in particolare diedero a quello che  si pensava potesse essere il riscatto dell’Italia e del Meridione in particolare. Cosi scorrendo le pagine, gli elogi all’eroe dei due mondi si spendono a più non posso ed il miscuglio tra le gesta eroiche del mito di Caprera e le idee socialiste confondono e creano un enfasi di ottimismo in quella che oggi possiamo definire l’ingenuità del Fiumanò, ma che a quei tempi, vista la mole intellettiva dell’autore, ha ingannato oltre a lui molti milioni di persone. Oggi sappiamo benissimo che il buon Giuseppe nulla aveva a che spartire con il socialismo ma faceva parte della gran servitù della massoneria inglese che aveva tutti gli interessi politici ed economici per una unificazione e colonizzazione amica dell’Italia, come poi infatti avvenne.

Tornando all’argomento principale, fu lo stesso Fiumanò, al quale non sfuggiva nulla di quanto succedeva in Italia, che una sera di fine aprile del 1877, trovandosi in compagnia di alcuni amici operai parlò del grande sviluppo che in quel periodo le Società Operaie stavano avendo in Italia. Qualcuno  cominciò a lamentarsi che a Bagnara non esisteva spirito di associazione ed ogni tentativo di fondare un qualcosa per tenere uniti gli operai era andato sempre vano innescando rancori ed inimicizie. Il Fiumanò quella sera spese molte parole nel tentativo di superare ostacoli che altri credevano insuperabili parlando della costanza che bisogna avere per vincere le contrarietà. Le sue parole riuscirono a convincere quei bravi operai ad insistere nei loro propositi e cosi fu. Poco più di un mese dopo quaranta operai sotto la guida del dott. Antonino Candido, allora sindaco di animo socialista, fondarono la SOCIETA’ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO di Bagnara Calabra con sede nell’ex convento dei cappuccini.

Sarebbe interessante anche approfondire la storia del Dott. Antonino Candido che governò la cittadina per nove anni con grande impegno, senza pretese e senza ambizioni tanto da essere annoverato e ricordato tra i migliori amministratori di sempre, sia per la gestione e la funzionalità della cosa pubblica e sia per la sua vicinanza al popolo ed alle classi sociali meno favorite dalla fortuna, di lui ne parla bene anche il Gioffrè che non racconta quanto sopra scritto e come era politicamente schierato. Il Gioffrè stesso, che forse non conosceva gli scritti del Fiumanò, dedica solo le ultime tre righe di pag. 168 del suo libro alla nascita della SOCIETA’ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO di Bagnara Calabra posticipando la data di fondazione di oltre venti anni, parlando di inizio secolo e riferendosi al ‘900. Ripeto quindi che la data di fondazione, a quanto appreso dal Fiumanò che è molto documentato, è il 3 giugno del 1877.

Continuando la nostra storia: molti non presero sul serio la nascita della SOCIETA’ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO, altri addirittura ne furono turbati e se ne adombrarono (riporto gli stessi aggettivi del Fiumanò). Alcuni la intesero come una novità pericolosa al quieto vivere quando videro gli operai in piazza, ordinati a corpo, a drappello, la bandiera in testa con la banda musicale, muovere verso il teatro comunale per commemorarvi la fondazione della loro società. Alcuni videro in tale innocente manifestazione addirittura una rivoluzione politica. Il Fiumanò stesso, che nell’occasione scrisse e lesse un discorso di incoraggiamento, fu tacciato come giacobino dai preti che avevano voluto leggere lo scritto in anteprima.

A completamento dell’opera, per far fronte agli artigli degli usurai che attanagliavano gli operai, grazie all’Onorevole Luzzati ed al prof. Carmelo Patamia, fu fondata la Banca Popolare Cooperativa di Bagnara, sulla quale non mi dilungo e che merita approfondimento serio.

Nella ricorrenza dei dieci anni della fondazione della SOCIETA’ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO di Bagnara Calabra, fu inciso sul marmo di una lapide posta sul muro a sud di quell’originaria prima sede, uno scritto del socialista Vincenzo Morello, di cui riporto il testo integrale: in questo cenobio – ove una volta – il tormento de la vita – finiva ne la preghiera – dieci anni addietro – gli operai di Bagnara – si  strinsero in società – ne l’ideale civile di aiutarsi – fraternamente – ne le lotte de la vita – 1887 –  Dunque il Morello “Rastignac” originariamente socialista e vicino agli operai tanto da scrivere delle frasi alla  ricorrenza dei primi dieci ani di vita della SOCIETA’ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO di Bagnara Calabra, poi si trasforma in fascista ed in uomo del duce, tanto da scriverne le lodi. Lontani i tempi quando appartenente al partito dei Rossi lottava contro la razza padrona dei De Leo, ma questa è un’altra storia.

 

Concludendo, alcune date delle nascite di altre società operaie a Bagnara e totalmente ignorate da quanti fino ad oggi hanno raccontato della storia della cittadina.

 

Riepilogo data di fondazione società operaie a Bagnara Calabra:

1) SOCIETA’ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO – 3 giugno 1977

2) SOCIETA’ MUTUO SOCCORSO DEI PESCATORI – 8 GENNAIO 1888

3) SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO DEI MARINAI – 8 OTTOBRE 1888

4) BIBLIOTECA CONSOCIATIVA DI BAGNARA CALABRA – 24 AGOSTO 1890

 

 

STATUTO della Società Operaia di Mutuo Soccorso - Bagnara Calabra

(Fondata nel Giugno 1877)

Approvato dal Consiglio Direttivo il 13-04-1993

e dall’Assemblea Generale il 27-10-1966

Presidente VITTORIO MARINO

 

TITOLO I

 

Art. 1 - E’ costituita in Bagnara Calabra un’Associazione col nome: SOCIETA’ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO avente per emblema due mani che si stringono.

Art. 2 - Essa ha per scopo il vicendevole soccorso materiale, intellettuale e morale dei soci. Le sono estranee finalità politiche e religiose.

Art. 3 - Persegue lo scopo societario nei modi e nei limiti sotto specificati. Il soccorso materiale consiste in un sussidio, una tantum, in denaro, che sarà concesso secondo la gravità del caso e semprecché la disponibilità di cassa lo consenta. Possono pure erogarsi sovvenzioni, per una sola volta alle vedove e agli orfani dei soci defunti. Al soccorso morale ed intellettuale dei soci il sodalizio attende concorrendo all’istituzione  di scuole, di biblioteche e conferenze, nonché promuovendo tutte quelle opere ritenute idonee ad incoraggiare la moralità e l’istruzione degli operai. L’Associazione potrà, altresì, esercitare uffici tali che favoriscono l’elevazione culturale e professionale dei soci.

Art. 4 - La sede della Società è in Via Antonio De Leo, 5

 

TITOLO II

 

Art. 5 - I soci si distinguono in quattro  categorie: Effettivi, Contribuenti, Onorari, Benemeriti.

Art. 6 - Sono “Effettivi” i soci che, osservando i doveri statutari, fruiscono degli aiuti e dei diritti associativi.

Art. 7 - Sono “Contribuenti” i soci che, col versamento di speciali contribuzioni, agevolano la crescita della Società, senza tuttavia usufruire dei soccorsi pecuniari accordati ai soci effettivi.

Art. 8 - Possono essere ammessi nella categoria dei soci “Onorari” tutti coloro che si sono prodigati in opere utili all’Associazione e anche in attività a beneficio dell’umanità.

Art. 9 - Soci “Benemeriti” possono essere riconosciuti colo che, in virtù di eminenti servigi resi al sodalizio, appaiono meritevoli di tale elevato titolo nell’ambito societario.

 

TITOLO III

 

Art. 10 - Come soci effettivi possono essere ammessi tutti i lavoratori del braccio e della mente.

Art. 11 - Sono altresì richiesti i seguenti requisiti:

a) avere residenza nel Comune;

b) essere immuni da condanne per furti, truffa, delitti contro il buon costume e in generale, per altri fatti infamanti;

c) avere tenuto costantemente onesta condotta;

d) avere compiuto il 16° e non superato il 50° anno di età.

Art. 12 - Nell’ipotesi in cui siano carenti i requisiti menzionati sub b) e c) dell’art. 11, la domanda dell’interessato può essere tuttavia accolta a condizione che, negli ultimi quattro anni, egli abbia dato prove indubbie di sincero ravvedimento e semprecché  non sia recidivo penalmente. Tale deroga è dettata dal proposito di non precludere a qualsiasi operaio l’opportunità di un agevole reinserimento sociale.

Art. 13 - La domanda di ammissione deve essere compilata su modulo stampato, appositamente consegnato dalla presidenza e controfirmato da un socio. Il nome dell’aspirante sarà iscritto all’albo della sede sociale per un tempo di 15 giorni e alla scadenza, la domanda, accompagnata da eventuali osservazioni, sarà portata all’esame del Consiglio nella prima seduta utile. L’esito della deliberazione consiliare, che sarà adottata con voto segreto, è immediatamente comminata all’interessato con apposita lettera della presidenza.

Art. 14 - La presentazione della domanda deve essere accompagnata dal versamento della tassa di ammissione nelle mani del Cassiere.

Art. 15 - L’iscrizione del nuovo socio si considera avvenuta a decorrere dal primo giorno del mese in cui la domanda è stata presentata.

Art. 16 - Decorso un mese dal giorno in cui l’aspirante ha ricevuto avviso di ammissione senza che, nel frattempo, sia stata versata la rata trimestrale, egli è considerato dimissionario e non avrà diritto al rimborso della quota d’iscrizione. E’ fatta salva, tuttavia, la possibilità di proporre nuova domanda.

Art. 17 - La proposta di ammissione alla categoria di socio Contribuente dev’essere diretta dal Consiglio di Amministrazione. Quella di ammissione alla categoria di socio Onorario compete al Presidente ed è deliberata dall’Assemblea con votazione segreta.

 

TITOLO IV

 

Art. 18 - Ogni socio si impegna, sul proprio onore, ad osservare lo Statuto ed il Regolamento, ad uniformarsi alle deliberazioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio, a condurre vita laboriosa e consona ai doveri di buono ed onesto cittadino, a difendere il buon nome e l’onore degli associati, a prodigarsi per il bene della Società, a diffondere con ogni mezzo nella classe operaia la conoscenza dei vantaggi e degli scopi societari, a rinunciare a qualsiasi azione giudiziaria contro la Società alla quale ha aderito e nel caso ricopra cariche in seno alla stessa, a disimpegnarle con zelo ed onestà.

Art. 19 - Il socio effettivo, iscritto già prima della deliberazione del presente Statuto, paga un contributo mensile di L. 5.000, aumentabile annualmente secondo l’indice ISTAT.

Art. 20 - La tassa di ammissione dei nuovi soci effettivi è di L. 5.000 per coloro che abbiano età compresa fra i 16 ed i 25 anni; di L. 10.000 per coloro che abbiano età compresa tra i 26 ed i 36 anni; di L. 15.000 per coloro che abbiano superato i 36 anni di età.

Art. 21 - Il socio Contribuente paga una tassa non inferiore a L. 40.000 annue. L’obbligo della contribuzione decorre dall’inizio dell’anno di ammissione.

Art. 22 - Il chiamato a disimpegnare il servizio di leva militare è dispensato, durante la prestazione dell’obbligo, dal pagamento della tassa mensile, ma non ha diritto ad alcun sussidio.

Art. 23 - Il socio Benemerito ed il socio Onorario non sono tenuti al pagamento di alcuna tassa di ammissione e di alcun contributo.

Art. 24 - Tutti i soci, purché non siano specificamente inibiti per morosità o per causa disciplinare, hanno il diritto di partecipare alle adunanze generali e di prendervi parola.

Art. 25 - I soci effettivi e benemeriti hanno voto deliberativo e sono eleggibili.

Art. 26 - I soci contribuenti, onorari e benemeriti, hanno voto deliberativo, possono essere eletti sindaci e membri dei vari comitati. Essi possono altresì essere ammessi nella categoria dei soci effettivi, purché abbiano ricoperto per almeno un anno la qualità di socio Contribuente od Onorario e sempre che non sia di ostacolo alcuna disposizione che regola l’ammissione alla suddetta categoria e, in pari tempo, osservino ciò che in proposito prescrive il Regolamento. In ogni caso, a partire dal giorno in cui essi sono ammessi dal Consiglio nella categoria di soci effettivi decorre la loro anzianità.

Art. 27 - In caso di morte di un socio, la salma sarà accompagnata in Chiesa dagli altri associati, secondo le apposite norme del Regolamento. Il giorno delle esequie la Società non terrà alcuna adunanza in segno di lutto ed esporrà la bandiera a mezz’asta nella sua sede.

Art. 28 - La famiglia del socio defunto ha diritto su richiesta ad un contributo a titolo concorso spese funerarie che nei casi di urgenza, sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

 

TITOLO V

 

Art. 29 - Il socio, che ometta il pagamento di tre contribuzioni mensili, è dichiarato moroso e perde i diritti riconosciutigli dallo Statuto fin tanto che non abbia sanato la mora.

Art. 30 - Il socio moroso di sei contribuzioni mensili è inibito per lettera a versare il dovuto e, se non si ottempera, è cancellato dal registro dei soci.

Art. 31 - Egli, tuttavia, potrà essere riammesso, a condizione che si uniformi alle prescrizioni stabilite per l’accoglimento di una nuova domanda d’iscrizione, e semprecché non siano a ciò ostative le norme dello Statuto. In tal caso l’anzianità del socio riammesso decorre dal giorno in cui la nuova domanda ha avuto esito favorevole.

Art. 32 - Il socio o l’impiegato, che viola le norme statutarie, riceverà comunicazione del Consiglio con menzione dell’addebito specifico e con invito a giustificarsene. In caso di silenzio, il trasgressore è sottoposto alle sanzioni disciplinari deliberate collegialmente dal Consiglio e dai Sindaci.

Art. 33 - Le sanzioni disciplinari, deliberate con modalità e nei casi specificati con l’art. 32, sono applicabili nei confronti di ciascun socio, a qualsiasi categoria egli appartenga; esse consistono in:

a) l’ammonizione epistolare;

b) l’affissione all’albo societario della deliberazione consiliare di rimprovero;

c) la destituzione dalle cariche sociali;

d) la sospensione, da tre mesi ad un anno dall’esercizio dei diritti accordati dallo Statuto;

e) l’espulsione dalla Società.

Art. 34 - Le sanzioni applicabili agli impiegati sono:

a) l’ammonizione;

b) la sospensione di una parte dello stipendio;

c) il licenziamento.

Art. 35 - Nei soli casi in cui la sanzione applicabile privi di una carica sociale conferita dall’Assemblea o attenga all’espulsione del socio, è prescritto che la deliberazione del Consiglio sia approvata, per votazione segreta, dalla stessa Assemblea Generale.

Art. 36 - Il socio espulso o il socio che abbandoni la Società perde ogni diritto riconosciuto dallo Statuto e non può pretendere la restituzione di alcuna somma di denaro versato.

Art. 37 - Il socio espulso può essere riammesso dopo un anno di buona condotta e di ravvedimento, l’una o l’altro comprovati.

Art. 38 - La riammissione compete direttamente all’Assemblea, che delibera sulla domanda dell’interessato, previo versamento del contributo mensile. La riammissione non può essere accordata più di una volta per ogni socio.

Art. 39 - Il socio riammesso non recupera l’anzianità perduta. I diritti connessi alla sua qualità sono quelli che decorrono dal giorno della nuova ammissione.

 

TITOLO VI

 

Art. 40 - La funzione deliberativa è esercitata dalla Assemblea Generale composta dai soci aventi diritto al voto. La funzione esecutiva è esercitata dal Consiglio tramite il Presidente.

Art. 41 - Organi rappresentativi ed amministrativi della Società sono:

a) il Consiglio di Amministrazione composto da: Presidente – Vice Presidente – sette Consiglieri;

b) l’Ufficio di Segreteria e Cassa, composto da: Segretario – Vice Segretario - Cassiere;

c) il Comitato dei Sindaci, composto da tre membri;

d) il Comitato i Conciliazione.

Art. 42 - Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato dei Sindaci sono organismi eletti dall’Assemblea Generale. Le altre cariche sono elette, di concerto, dal Consiglio e dai Sindaci.

Art. 43 - Per l’elezione del Presidente occorre la maggioranza assoluta dei votanti. Per le restanti investiture è sufficiente l’elezione a maggioranza relativa di voti.

Art. 44 - Un mese prima delle elezioni deve essere affisso nella sede della Società l’elenco degli elettori e degli eleggibili.

Art. 45 - Il diritto elettorale deve essere esercitato personalmente. Nessun elettore può delegare ad altri il proprio voto, né esprimerlo per lettera. La scheda di voto deve essere segreta ed usata secondo le norme del Regolamento.

Art. 46 - Gli eletti durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni gratuitamente. Essi sono rieleggibili.

Art. 47 - Gli eletti, che senza giustificato motivo contravvengono per due volte consecutive all’adempimento delle loro funzioni, decadono dall’investitura e sono temporaneamente sostituiti dal Consiglio. Non sono rieleggibili per un triennio e, per un anno, perdono i diritti riconosciuti dallo Statuto.

Art. 48 - I Consiglieri sono individualmente e solidalmente responsabili:

§ dell’adempimento dei doveri inerenti al loro mandato;

§ della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali;

§ della reale esistente dei fondi sociali;

§ della piena osservanza dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni dell’Assemblea Generale e dei danni cagionati alla Società per loro colpa e negligenza.

Art. 49 - Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce, ordinariamente il giorno 10 di ciascun mese e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario. Le sedute sono valide con la partecipazione di un numero di componenti non inferiore a cinque.

Art. 50 - Al Consiglio compete:

a) lo stanziamento delle opere di amministrazione;

b) la concessione di sussidi ordinari e straordinari;

c) la compilazione mensile della situazione finanziaria della Società;

d) la redazione del bilancio consuntivo annuale, da approvarsi nel mese di Gennaio. Il conto consuntivo annuale deve indicare le somme degli utili conseguiti e le spese sostenute. Il detto bilancio corredato dei documenti giustificativi, consegnato ai Sindaci venti giorni prima del giorno fissato per la riunione dell’Assemblea ordinaria. Una copia di esso sarà depositata nella sala sociale;

e) la compilazione e la trasmissione agli organi competenti, dei rendiconti dei bilanci e di tutti i documenti prescritti dalla legge;

f) il compimento di tutti quegli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che, a norma dello Statuto, non siano riservati alla competenza dell’Assemblea Generale.

Art. 51 - Gli atti del Consiglio sono firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Art. 52 - Il Presidente è il capo ed il rappresentante legale della società. Egli ha il dovere di siglare sulle attività societarie, di firmare la corrispondenza e gli atti ufficiali, di convocare, presiedere e dirigere le sedute del Consiglio, dell’Assemblea Generale, eseguire e fare eseguire lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni assembleari e consiliari.

Art. 53 - Il Vice Presidente esercita funzioni vicarie del Presidente, in assenza di lui.

Art. 54 - Il Segretario assiste alle adunanze della Assemblea Generale e del Consiglio, redigendo e firmando i relativi verbali, controfirma gli atti, conserva le scritture societarie e le protocolla, attende alla conservazione dell’archivio.

Art. 55 - Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nel disimpegno delle funzioni di documentazione previste dall’art. 54 e lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 56 - Il Cassiere procura, con diligenza e puntualità, di esigere le tasse e le contribuzioni dei soci, nonché di ogni altro credito sociale; paga i mandati tratti su di lui e debitamente quietanzati; ha inoltre l’obbligo di redigere e di consegnare ai sindaci mensilmente il movimento di cassa e di accordare, a richiesta dei medesimi, la revisione dei titoli e la verifica del contante; è tenuto ad osservare le prescrizioni dello Statuto e del Regolamento, nonché delle deliberazioni adottate dall’Assemblea e dal Consiglio.

Art. 57 - I Sindaci sono tenuti:

a) a vigilare sull’osservanza delle norme e delle deliberazioni sociali;

b) a controllare, d’intesa col Consiglio, la consistenza dei bilanci e a sorvegliare la tenuta dei libri contabili;

c) a verificare, d’intesa con un rappresentante del Consiglio, almeno una volta per ogni semestre, la regolarità del numerario, dei titoli, degli effetti e dei valori indicati in bilancio, avendo cura che, di ognuna di tali verifiche, sia redatto apposito processo verbale;

d) ad esaminare i bilanci e a compilare apposita relazione almeno tre giorni prima della riunione della Assemblea Generale ordinaria, davanti alla quale sarà letta prima della discussione del bilancio;

e) a svolgere indagini sulle irregolarità determinate da soci e, se del caso, investire il Consiglio a porvi riparo;

f) a comunicare al Consiglio ogni irregolarità riscontrata nell’andamento dell’amministrazione suggerendo i provvedimenti adeguati alla migliore gestione economica della Società. I Sindaci hanno, altresì, diritto di assistere alle sedute del Consiglio, di prendere parte alla discussione e di fare inserire all’ordine del giorno delle stesse sedute consiliari le osservazioni ritenute più opportune a tutela delle ragioni sociali.

Art. 58 - I Sindaci possono esercitare le loro competenze a turno mensile, con l’osservanza delle norme stabilite dal Regolamento.

Art. 59 - Il Comitato di Conciliazione è un Giurì d’onore deputato alla composizione amichevole elle eventuali vertenze fra i soci o fra costoro e gli estranei. La scelta dei suoi componenti deve essere fra quei soci che godano di indubbio prestigio, o su persone estranee al sodalizio che possiedono spiccate doti di saggezza e rettitudine.

Art. 60 - L’Assemblea Generale si riunisce regolarmente tre volte l’anno.

Art. 61 - La prima adunanza, nel mese di Gennaio, è destinata all’elezione delle cariche sociali; la seconda, nel mese di Marzo, è riservata all’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente e alla discussione delle materie poste all’ordine del giorno; la terza, nel mese di Ottobre, si occupa del bilancio preventivo e di ogni altra questione attribuita alla competenza assembleare dalle norme statutarie.

Art. 62 - L’Assemblea Generale può essere convocata, in via straordinaria, per deliberazioni del Consiglio, per richiesta dei Sindaci oppure per domanda scritta e controfirmata da almeno trenta soci.

Art. 63 - La seduta dell’Assemblea è valida, quando siano presenti, in prima convocazione almeno un decimo dei soci. Nella successiva convocazione, l’Assemblea delibera validamente quale sia il numero dei soci presenti.

 

TITOLO VII

 

Art. 64 - In tutte le adunanze, siano ordinarie o straordinarie, dell’Assemblea Generale, del Consiglio, del Comitato dei Sindaci, non possono essere trattate, a pena di nullità, materie estranee allo scopo societario. Le questioni pertinenti alle finalità associative vanno poste all’ordine del giorno che dovrà essere comunicato ai soci con lettera d’invito almeno due giorni prima dell’adunanza. Di ogni seduta deve redigersi processo verbale con menzione dei soci partecipanti e con una sintesi essenziale della discussione, delle deliberazioni prese e dell’esito delle votazioni.

Art. 65 - Per la validità delle deliberazioni assembleari e consiliari è richiesta la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la proposta messa in discussione s’intende respinta.

Art. 66 - Il Regolamento regola le modalità della votazione e tutto ciò che attiene all’ordine e alla disciplina delle adunanze.

Art. 67 - Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili appartenenti alla Società. Ogni operazione che attiene ai movimenti dei beni e dei servizi deve essere documentata, nella corrispondente voce di entrata o di spesa, da titolo bancario. Il patrimonio è così ripartito:

a) fondi per interventi sociali, in misura pari al 50%;

b) fondo per assicurazioni sociali, in misura pari al 20%;

c) fondo per spese di amministrazione, in misura pari al 20%;

d) fondo di riserva, in misura pari al 10%.

Art. 68 - Ogni entrata e le elargizioni, le offerte e qualsiasi altra sovvenzione eventualmente provenienti, conformemente allo stato sociale, da privati cittadini, dagli stessi soci e da enti morali, andranno ad incremento del capitale sociale.

Art. 69 - Nessun fondo sociale può essere distolto, neanche in parte o in via temporanea, dallo scopo che gli è proprio secondo le norme statutarie. Esso sarà messo a frutto con le debite cautele.

Art. 70 - Compete al Consiglio la tenuta di una regolare contabilità dei vari fondi sociali. Ciascun fondo speciale sarà contabilizzato separatamente, con distinta indicazione dei mezzi di alimentazione e delle spese.

Art. 71 - Qualora la porzione delle entrate destinate ad alimentare il fondo per spese di amministrazione, quantificato come al cap. c) dell’art. 67, non sia sufficiente a coprire la specifica esigenza, ma potrà essere integrato attingendo al fondo di riserva entro i limiti preventivamente fissati in bilancio dal Consiglio. Nel caso dell’insufficienza protratta per due anni consecutivi e della concorrente impossibilità di riduzione delle spese amministrative, il Consiglio ha facoltà di proporre all’Assemblea l’adeguamento delle quote contributive imposte ai soci a norma di Statuto.

 

TITOLO VIII

 

Art. 72 - Tutte le cariche statutarie sono disimpegnate gratuitamente. Un trattamento retributivo può essere tuttavia riservato al Segretario e, fra gli impiegati, al bidello.

Art. 73 - Segretario e bidello dipendono dal Consiglio che li nomina, li scioglie o sospende dall’incarico secondo i modi e nei casi stabiliti dal Regolamento.

Art. 74 - Nel Regolamento possono dettarsi norme integrative della disciplina sulle competenze e sulla retribuzione spettante al Segretario e al bidello.

 

TITOLO IX

 

Art. 75 - In caso di comprovata necessità di modifica delle norme statutarie, l’Assemblea Generale convocata in apposita adunanza preceduta da avviso specifico, procederà alla nomina di speciale Commissione deputata allo studio ed alla redazione del progetto di revisione. Esso dovrà essere discusso e in caso di approvazione, deliberato dalla stessa Assemblea Generale, all’uopo convocata con nuovo avviso in cui si farà chiaramente menzione dell’oggetto della seduta. Identiche incombenze appartengono alla Commissione nel caso in cui le proposte di modifica delle norme statutarie siano fatte dal Presidente o dal Consiglio. Per la validità delle deliberazioni assembleari di modifica e revisione delle norme statutarie è richiesta l’approvazione di almeno due terzi dei soci iscritti ed intervenuti alla seduta. L’eventuale estensione dello scopo societario deve essere deliberato dall’Assemblea Generale con i medesimi criteri e la stessa procedura fissati in questo articolo. Deve, altresì, predeterminarsi il modo di formazione del capitale a ciò necessario, con gestione separata della contabilità relativa. In tal caso l’adesione del socio ad uno o più scopi è libera.

Art. 76 - L’estinzione della Società avviene per scioglimento deliberato dall’Assemblea Generale appositamente convocata. Per la validità della deliberazione è richiesta l’approvazione di un numero di soci effettivi non inferiore ai 4/5 di quelli intervenuti all’adunanza. Questa non è valida se non siano presenti più di 4/5 dei soci effettivi iscritti nell’albo della Società all’epoca della votazione.

Art. 77 - In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà devoluto ad un Ente di Beneficenza designato con la deliberazione che scioglie la Società.

Art. 78 - I beneficiari, a qualsiasi titolo, del patrimonio sociale sono tenuti, in caso di estinzione della Società, all’adempimento degli obblighi che quest’ultima ha nei confronti di soci e/o estranei.

Art. 79 - Compete al Consiglio di Amministrazione la disciplina, con apposito regolamento, di questioni particolari non contemplate dal presente Statuto. Per la validità del Regolamento si richiede l’approvazione dell’Assemblea Generale.

Art. 80 - Per tutto ciò che non è stato previsto dallo Statuto, valgono le disposizioni della legge 15/04/1886 n. 3816, serie terza, sul riconoscimento della personalità giuridica delle Società di Mutuo Soccorso, integrate da successive modificazioni.

 


REGOLAMENTO

 

Art. 1 - Il presente Regolamento integra le disposizioni dello Statuto Sociale e ne disciplina l’attuazione.

Art. 2 - L’Assemblea Generale dei soci è convocata dal Presidente mediante avvisi scritti da consegnarsi almeno due giorni prima di quello stabilito per l’adunanza. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno della prima seduta e, nei casi di convocazione straordinaria, l’indicazione degli argomenti da trattare.

Art. 3 - I soci hanno il dovere di partecipare alle adunanze e di svolgere attività costruttiva nell’interesse del sodalizio. A coloro che, senza giustificato motivo, non intervengono alle adunanze ordinarie e straordinarie disposte durante l’anno sono applicabili le sanzioni disciplinari previste dall’art. 33 dello Statuto.

Art. 4 - Il Presidente, dopo l’appello nominale degli intervenuti, constatata la presenza di un numero di soci pari al decimo degli iscritti, dichiara aperta la discussione sulle materie iscritte all’ordine del giorno.

Art. 5 - Quando vi è la convocazione del Consiglio e la seduta non può aver luogo per mancanza del numero legale, è redatto il verbale con indicazione dei nomi degli intervenuti. Previo avviso scritto, la riunione dell’Assemblea Generale è effettuata in prima convocazione per l’ora e giorno stabiliti. Lo stesso invito porterà anche l’ora della seconda convocazione, ove nella prima non si sia raggiunto il numero legale.

Art. 6 - Il Presidente dirige e disciplina le discussioni, pone le questioni sulle quali l’Assemblea è chiamata a deliberare, sorveglia lo svolgimento delle votazioni, interviene con poteri discrezionali tutte le volte che riconosca la necessità di assicurare l’ordine dei lavori e l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari, sospende e scioglie l’adunanza facendo menzione del provvedimento nel verbale della seduta, richiama all’ordine il socio il cui contegno può essere causa di turbamento, orinandone, se del caso, anche la sospensione.

Art. 7 - Nelle discussioni in Assemblea il socio ha il dovere di comportarsi correttamente, di evitare personalismi, di non servirsi di espressioni atte a provocare il risentimento dei presenti e di intervenire quando ne è autorizzato. Non sono permesse le interruzioni; il socio al quale sia stata concessa la facoltà di parlare deve attenersi alle materie iscritte all’ordine del giorno e può essergli negato l’intervento se, nonostante il richiamo del Presidente, continua ad intrattenersi su argomenti diversi da quelli posti in discussione. Il socio parla stando in piedi, a meno che non è dispensato e rivolge la parola all’Assemblea ed alla persona che la presiede.

Art. 8 - La trattazione delle materie è fatta secondo la loro iscrizione all’ordine del giorno. Tuttavia il Presidente, per motivi di urgenza e di opportunità, può procedere all’inversione dell’ordine del giorno. Detta inversione può essere anche deliberata dalla maggioranza dei soci presenti.

Art. 9 - Ogni socio in Assemblea ha il diritto di proporre e di illustrare emendamenti, di presentare e svolgere ordini del giorno motivati e relativi alla materia posta in discussione, di chiedere spiegazioni e rivolgere raccomandazioni. E’ riservato al Presidente di accettare o respingere gli ordini del giorno, ma Egli deve sottoporre al voto dell’Assemblea le proposte di emendamenti e gli ordini del giorno accettati. Le interrogazioni e interpellanze vanno inserite nell’ordine del giorno e se non rinunciate, sono discusse in Assemblea dai proponenti.

Art. 10 - Chiusa la discussione, l’Assemblea passa alla votazione. E’ consentita la dichiarazione di voto, che deve essere inserita a verbale se il dichiarante ne fa richiesta. I soci votano per appello nominale e per alzata e seduta. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Le schede bianche si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 11 - I Soci, i Consiglieri e i Sindaci devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni che riguardano interessi propri o dei loro congiunti ed affini.

Art. 12 - Il Presidente comunica all’Assemblea l’esito delle votazioni e ne dà atto in verbale. Nella votazione a scrutinio segreto, ultimata la distribuzione delle schede, il Presidente procede alla nomina di due scrutatori ai quali spetta la verifica delle schede e il computo dei voti. Il socio analfabeta può esercitare il diritto di voto mediante persone di fiducia da scegliere tra i soci presenti. Sulla validità o nullità delle votazioni delibera l’Assemblea, all’uopo convocata dal Presidente su istanza di dieci soci.

Art. 13 - I soci hanno l’obbligo di intervenire alle adunanze indette in occasione del decesso di un socio o del suo coniuge o prole a carico, e di partecipare al corteo; partendo dalla casa dell’estinto all’ultima dimora al seguito della bandiera della Società. Saranno affissi numero due manifesti, uno presso la Società, l’altro presso il domicilio dell’estinto. La Società, in coincidenza delle onoranze funebri sospenderà tutte le attività socio-culturali. Nei confronti del socio che senza giustificato motivo si sottrarrà all’adempimento di un tale dovere di solidarietà, sarà preso provvedimento disciplinare consistente nel pagamento di una penale di L. 2.000.

Art. 14 - Per usufruire dei benefici di cui all’art. 28 dello Statuto è necessario che il socio sia in regola con i pagamenti delle rette e che la famiglia (in caso di malattia del socio) versi in disagiate condizioni economiche, sufficientemente documentate.

Art. 15 - Il socio che abbia raggiunto il settantesimo anno di età è dispensato dal pagamento della retta mensile, ma conserva il diritto di fruire di tutti i benefici previsti dallo Statuto.

Art. 16 - Il personale retribuito ha il dovere di attendere alle mansioni che gli sono affidate dal Presidente disimpegnandole con diligenza e puntualità. Al bidello, oltre ai compiti istituzionali, è affidato l’incarico della riscossione delle rette mensili dei Soci.

Art. 17 - Il presente Regolamento potrà essere modificato su proposta del Consiglio e su proposta di almeno 20 soci. Per la validità delle modifiche è necessaria l’approvazione dell’Assemblea.

Art. 18 - Le trasgressioni al presente Regolamento sono punite a norma dell’art. 33 dello Statuto.

Art. 19 - In relazione a dimissioni del Presidente, per motivi strettamente personali (di salute, di famiglia, ecc.), il Vice Presidente espleterà l’ordinaria amministrazione. Convocherà l’Assemblea Generale al più presto possibile e darà lettura delle dimissioni del Presidente; la stessa (nella medesima seduta) nominerà la Commissione elettorale. Detta Commissione nell’arco di trenta giorni indicherà nuove elezioni, secondo le norme elettorali vigenti.

Art. 20 - In relazione a dimissioni di un Consigliere o di un Sindaco, il Presidente nominerà il successore prendendo il nominativo dall’ultima votazione effettuata. Alla prima seduta utile dell’Assemblea Generale farà menzione delle dimissioni e della sostituzione.


 

 

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